Art. 2.
(Istituzione della professione
di perito immobiliare).

      1. È istituita la professione di perito immobiliare, con il seguente profilo professionale: il perito immobiliare è il professionista che, in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi e del superamento di un esame finale, esegue con autonomia professionale una perizia immobiliare, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), rispondendo alle esigenze e alle richieste di un cliente, definito ai sensi del citato articolo 3, comma 1, lettera c), il quale, nell'ambito della propria libertà di scelta, intenda acquisire informazioni sullo stato di un immobile o di un edificio.